Norme Comportamentali (Art.1 septies del D.L. 28/2003, convertito e modificato dalla legge 88/2003)
Stagione agonistica 2023-2024

PREMESSA

Ai sensi del presente regolamento per impianto sportivo si intendono tutte le aree di pertinenza. L’accesso e la permanenza, a qualsiasi titolo, all’interno dell’impianto sportivo, in occasione degli incontri di calcio, sono regolati dal “regolamento d’uso”;

Per “stadio” si intende l’intera struttura/impianto incluse le aree di proprietà e l’area di servizio esterna, occupate o utilizzate dal club; per “club” si intende l’organizzatore dell’Evento per “evento” si intende ogni manifestazione ufficiale organizzata dal club professionistico, che ha luogo nello stadio. l’acquisto del titolo di accesso ne comporta l’accettazione da parte dello spettatore. L’inosservanza dello stesso comporterà l’immediata risoluzione del contratto di prestazione, con il conseguente allontanamento dall’impianto del contravventore nonché l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da 100 a 500 euro. Qualora il contravventore risulti già sanzionato, nella stessa stagione sportiva anche in un impianto diverso, per la medesima violazione del regolamento d’uso, la sanzione può essere aumentata sino alla metà del massimo e può essere comminato il divieto di accesso alle manifestazioni sportive. 

NORME GENERALI DI COMPORTAMENTO

L’accesso e la permanenza nello stadio in occasione dell’evento comporta l’accettazione del presente regolamento. II rispetto del presente Regolamento e delle normative emanate dalla FIFA, dalla UEFA, dalle Leghe Professionisti, dal Club e dall’Autorità di Pubblica Sicurezza è condizione indispensabile per l’accesso e la permanenza dello spettatore nello stadio. L’inosservanza dello stesso comporterà l’immediata risoluzione del contratto di prestazione, con il conseguente allontanamento dall’impianto del contravventore nonché l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da 100 a 500 euro. Qualora il contravventore risulti già sanzionato, nella stessa stagione sportiva anche in un impianto diverso, per la medesima violazione del regolamento d’uso, la sanzione può essere aumentata sino alla metà del massimo e può essere comminato il divieto di accesso alle manifestazioni sportive. (DASPO). (ART. isepties D.L. 28/2003 coiv. L. 88/2003). L’accesso e la permanenza nello stadio sono consentiti solo ai possessori di idoneo titolo di accesso, rilasciato esclusivamente da soggetti espressamente autorizzati dal club. Il titolo d’accesso è personale e non potrà essere ceduto a terzi, salvo i casi e secondo le modalità previsti dal club e dalla normativa di legge in materia. Il Titolo, inoltre, dovrà essere conservato per tutta la durata dell’evento e mostrato in qualsiasi momento a richiesta del personale preposto. Per l’accesso all’impianto è richiesto il possesso di un documento di identità valido o, in caso di minori di anni 15, di un documento di auto certificazione conforme a quanto stabilito dalla norma, anche specifica, da esibire a richiesta del personale preposto, per verificare la corrispondenza tra il titolare del tagliando ed il possessore dello stesso. (L 4 marzo 2007 n.4i art. i)
Per i minori di 14 anni l’accesso è consentito solamente se accompagnati da un adulto come da D.L. 08/02/2007 n. 8.
L’accesso non è in alcun modo consentito a persone soggette a diffida per atti di violenza sportiva, secondo il disposto dell’Articolo 9 del Decreto 8-2-2007 > coordinato con legge 4-4-2007. L’ingresso allo stadio deve avvenire attraverso gli appositi varchi ed è subordinato alla verifica della regolarità del titolo di accesso anche mediante l’utilizzo di apposite apparecchiature. (D.M. 18 marzo 1996 e suc modif.) Lo spettatore ha il diritto/dovere di occupare esclusivamente il posto specificato sul titolo di accesso e si impegna a non occupare posti differenti, anche se non utilizzati, ed a non spostarsi in un settore dello stadio diverso da quello indicato sul biglietto, salvo i casi espressamente autorizzati dal club o dall’ Autorità di Pubblica Sicurezza. Nello stadio sono chiaramente indicati, con apposite segnalazioni, l’ubicazione dei settori e dei posti nonché i percorsi per accedervi. Ogni settore è provvisto di propri ingressi, e l’accesso agli stessi è consentito solo tramite questi. Lo Spettatore accetta il servizio di stewarding e le sue modalità di svolgimento così come previsto dall’arto del Decreto. In particolare accetta le attività poste in essere nel prefiltraggio e filtraggio, con particolare riferimento al controllo finalizzato ad evitare l’introduzione di oggetti e sostanze illecite, proibite e pericolose, attraverso il sommario controllo della persona e delle borse o oggetti portati al seguito. Ai sensi del medesimo testo normativo lo steward potrà procedere al controllo con metal detector. Il rifiuto al controllo viene considerato una mancata accettazione al presente regolamento. Annullamento -Spostamento dell’ Evento Data e ora dell’evento potranno essere modificate per disposizione dell’Autorità di Pubblica Sicurezza o delle autorità sportive senza che ciò possa determinare alcuna responsabilità a carico del club. In caso di evento posposto o annullato, l’eventuale rimborso avverrà secondo le disposizioni in materia e con le modalità comunicate successivamente dal club, senza alcuna responsabilità per quest’ultimo.
Il rimborso o la sostituzione del biglietto potranno aver luogo solo a fronte di presentazione dello stesso. 

È VIETATO

All’interno dell’impianto sportivo:

  • esternare qualsiasi forma di discriminazione razziale, etnica o religiosa o altre manifestazioni di con cori o esposizione di scritte;
  • sostare in prossimità di passaggi, uscite, ingressi, lungo le vie di accesso, di esodo ed ogni altra via di fuga senza giustificato motivo;
  • arrampicarsi sulle strutture;
  • danneggiare o manomettere in qualsiasi modo strutture, infrastrutture e servizi dell’impianto;
  • introdurre o detenere veleni, sostanze nocive, materiale infiammabile o imbrattante e droghe;
  • introdurre o porre in vendita bevande alcoliche di gradazione superiore a 5°, salvo autorizzazioni in deroga per particolari aree, rilasciate dall’autorità competente, previo parere favorevole del Questore;
  • introdurre e/o detenere nello stadio ogni oggetto di cui sia vietato il possesso, il porto e/o l’utilizzo ai sensi della vigente normativa in materia di armi e, in ogni caso, a titolo esemplificativo, ma non esaustivo, i seguenti oggetti: armi da guerra o parti di esse, armi comuni da sparo, munizioni, o bastoni ferrati, sfollagente, noccoliere, bastoni muniti di puntale acuminato, strumenti da punta o da taglio, mazze, tubi, catene, fionde, bulloni, sfere metalliche (artt. 1, 2 e 4 L. 18 aprile 1975, n. 110), ombrelli ad eccezione di quelli privi di punta e di ridotte dimensioni, veleni, sostanze nocive, materiale infiammabile, droghe, coltelli, sonori, sistemi per l’emissione di raggi luminosi (puntatori laser) ed altri oggetti che possano arrecare disturbo ovvero pericolo all’incolumità di tutti i soggetti presenti nello stadio, come a titolo esemplificativo e non esaustivo, materiale pirotecnico, fumogeni, trombe a gas, razzi e bengala, armi, oggetti pericolosi, bottiglie, recipienti di vetro, lattine, caschi da motociclista; (legge 401/89 e s.m.i.);
  • esporre materiale che ostacoli la visibilità agli altri tifosi o la segnaletica di emergenza o che comunque sia di ostacolo alle vie di fuga verso il terreno di gioco;
  • introdurre e/o vendere all’interno dell’impianto sportivo, le bevande contenute in lattine, bottiglie di vetro o plastica (anche se prive di tappo); le stesse devono essere versate in bicchieri di carta o plastica;
  • introdurre ed esporre striscioni, cartelli, stendardi orizzontali, banderuole, documenti, disegni, materiale stampato o scritto e diversi da quelli esplicitamente autorizzati dal Gruppo Operativo per la Sicurezza (GOS) su richiesta della Società Sportiva;
  • come previsto dalla legislazione italiana, nei luoghi ove si svolge un pubblico spettacolo, è vietato l’accesso a tutti gli animali;
  • introdurre attrezzature professionali in grado di registrare e trasmettere in digitale, o su qualsiasi altro supporto, materiale audio, video e audio-video, informazioni o dati inerenti l’evento nello stadio. Il copyright per trasmissioni o registrazione non autorizzate è dovuto, secondo le norme di legge, al club;
  • gli stessi non potranno comunque essere esposti in spazi diversi da quelli indicati dalla società sportiva e dovranno essere rimossi al termine della manifestazione;
  • organizzare coreografie non autorizzate ovvero difformi da quelle autorizzate dal Gruppo Operativo per la Sicurezza (GOS) su richiesta della Società Sportiva;
  • accedere e trattenersi all’interno dell’impianto in stato di ebbrezza o sotto l’effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope. Si rammenta che costituisce anche reato: il travisamento, il possesso di armi proprie ed improprie, l’ostentazione di emblemi o simboli di associazioni che diffondano la discriminazione o la violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi, l’incitazione alla violenza nel corso di competizioni agonistiche, il possesso, il lancio e l’utilizzo di materiale pericoloso ed artifici pirotecnici, lo scavalcamento di separatori e l’invasione di campo.

Si segnala, infine, che l’impianto è controllato da un sistema di registrazione audio-video posizionato sia all’interno che all’esterno, i cui dati sono trattati secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e dal D.M. 06/06/2005 e successive modifiche, in quanto non prescritto in base alla capienza totale dello stadio. Il trattamento dei dati personali è effettuato nel rispetto delle norme di legge. Il responsabile del trattamento è il sig. Rappresentante Legale della Società, Sauro Notari. 

AVVERTENZE E DISPOSIZIONI DI LEGGE

Reati penali. Tra i comportamenti puniti con sanzioni amministrative e penali quali il divieto di accesso negli stadi, l’arresto e la reclusione si richiamano i reati indicati nell’articolo 6,comma I, della legge 13 dicembre 1989 n° 401, e successive modificazioni ed, in particolare:

  • ostentare simboli o emblemi di gruppi o associazioni che diffondono la discriminazione o la violenza per motivi razziali, etnici nazionali o religiosi;
  • effettuare cori volgari e/o razzisti, striscioni o scritte volgari e/o razziste;
  • lanciare oggetti;
  • incitare alla violenza nel corso di competizioni agonistiche.

Motivi di interdizione all’accesso e/o di espulsione dallo Stadio e/o di denuncia. L’Autorità di Pubblica Sicurezza potrà limitare o interdire l’ingresso o la permanenza nello stadio, anche per eventi successivi, a chiunque non rispetti le norme generali di comportamento ed i divieti indicati e, in particolare: a chiunque disponga di titolo di accesso non emesso da soggetti autorizzati od emesso in violazione delle procedure per la separazione delle squadre; a chiunque rifiuti di sottoporsi ai controlli; a chiunque compia atti di violenza o di pericolo o introduca oggetti, striscioni o altro materiale vietato od in violazione delle norme si cui sopra. Inoltre, chiunque sia sorpreso a danneggiare o deturpare lo stadio o le proprietà del club, commetta atti criminali, nello stadio, nell’area circostante lo stadio, nel percorso di avvicinamento o di allontanamento dallo stadio, in occasione di un evento può essere denunciato all’Autorità e potrà essere passibile di diffida all’accesso dello stadio per tutti i futuri eventi. Per la Videosorveglianza e trattamento dei dati, lo stadio è controllato da un sistema di ripresa e registrazione audio-video delle immagini, posizionato sia all’interno che all’esterno dell’impianto, La registrazione è effettuata dall’apertura fino alla chiusura dello stadio ed in occasione dell’eventuale accesso di persone per la preparazione di coreografie. I dati ed i supporti di registrazione sono conservati presso lo Stadio, con l’adozione di ogni misura di sicurezza prevista dalla legge. I dati potranno essere visionati per scopi di giustizia sportiva dal delegato della Lega Nazionale Professionisti e potranno essere altresì consegnati, in caso di richiesta, alla Autorità di Pubblica Sicurezza o Giudiziaria. I dati non utilizzati a norma del comma precedente sono cancellati trascorsi i tempi di legge. Il trattamento dei dati personali e delle registrazioni è effettuato, secondo le disposizioni del Codice in materia di protezione dei dati personali e del Decreto del Ministero dell’Interno dei 6 giugno 2005 e successive modifiche, dal club, come sopra indicato, Titolare del trattamento. Il presente Regolamento è soggetto a possibili variazioni conseguenti ad uscite di nuove leggi e/o decreti, o regolamenti dettati anche dalle Leghe Professionisti.

CASI DI ESPULSIONE DALL’IMPIANTO SPORTIVO

Chiunque tenga atteggiamenti violenti, ingiuriosi od offensivi, e/o discriminanti in senso razziale, etnico od in ambito religioso verso gli altri spettatori o verso gli atleti presenti nell’impianto sportivo, produca danneggiamenti a quest’ultimo, ponga in atto comportamenti pericolosi per la sicurezza degli altri spettatori, oppure si sia introdotto nello stadio privo di un valido titolo d’ingresso, detenga un titolo d’accesso su cui è indicato un nominativo non corrispondente alla propria identità, occupi percorsi di smistamento od aree riguardanti le vie di esodo, esponga striscioni non autorizzati all’ingresso ed alla loro esposizione, introduca materiale per cui è previsto il divieto dalla normativa vigente o comunque indicato nel presente “regolamento d’uso”, acquisti titoli di accesso diversi da quelli destinati alla propria tifoseria di appartenenza, o comunque contravvenga alle norme contenute nel regolamento d’uso dell’impianto sportivo potrà essere espulso dall’impianto sportivo, dopo gli accertamenti effettuati dall’Autorità competente, anche a seguito delle segnalazioni del personale addetto alla vigilanza e dagli steward.

Si considera in aggiunta che ulteriore casistica di espulsione riguarderà anche il mancato rispetto delle regole di comportamento previste dalle normative sanitarie in materia di Covid-19.

VIDEO SORVEGLIANZA e TRATTAMENTO DATI PERSONALI

  1. L’impianto sportivo è controllato da un sistema di registrazione audio-video, posizionato sia all’interno che all’esterno, i cui dati sono trattati secondo le disposizioni previste dal Regolamento Europeo sulla Privacy 2016/679 (o GDPR) e del Decreto del Ministero dell’Interno 6 Giugno 05 e smi.
  2. Il trattamento dei dati personali è effettuato nel rispetto delle norme di legge. La registrazione è effettuata per fini di ordine e sicurezza pubblica, conformemente al Codice in materia di protezione dei dati personali. La società organizzatrice della manifestazione calcistica è tenuta a conservare i dati e supporti di registrazione fino a sette giorni dall’evento (trascorsi i quali verranno cancellati) nonché a porre gli stessi supporti e dati a disposizione dell’Autorità Giudiziaria e di Pubblica sicurezza. Il trattamento dei dati personali è effettuato secondo le disposizioni del codice in materia di protezione dei dati personali di cui al Regolamento Europeo sulla Privacy 2016/679 (o GDPR) e del Decreto del Ministero dell’Interno 6 Giugno 05 e smi; a tal fine si comunica che il titolare del trattamento dei dati personali è A.S. GUBBIO 1910 srl – SAURO NOTARI Legale Rappresentante, è il gestore dell’impianto TV-CC il cui nominativo è agli atti del G.O.S. (Gruppo Operativo Sicurezza).

Estintori sono posizioni in ogni Bar del primo livello.

Durante la manifestazione sono presenti n. 2 Ambulanze con personale dedicato (autisti + soccorritori), inoltre nelle tribune sono presenti minimo n. 3 Medici (muniti di apposito pass riconoscitivo) a disposizione in caso di emergenza. Nello stadio sono presenti n. 2 postazioni di primo soccorso munite di cassetta medica, precisamente le due aree indicate si trovano una dietro il settore Gradinata ed una dietro il settore Tribuna.

ITALIA
I possessori di Tessere FGCI e CONI devono ritirare un biglietto al botteghino. 

GUBBIO, 17 Luglio 2023
A.S. GUBBIO 1910 srl