Non possono essere oggetto di Segnalazione:

  • le contestazioni, rivendicazioni o richieste legate ad un interesse di carattere personale del Segnalante che attengono esclusivamente ai propri rapporti individuali di lavoro ovvero inerenti ai propri rapporti di lavoro con le figure gerarchicamente sovraordinate. Ad esempio: sono escluse le segnalazioni inerenti vertenze di lavoro, discriminazione tra colleghi, conflitti interpersonali tra il segnalante e un altro lavoratore o i propri superiori gerarchici, segnalazioni relative a trattamenti di dati effettuati nel contesto del rapporto individuale di lavoro in assenza di lesioni dell’interesse pubblico o dell’integrità della Società.
  • le segnalazioni di violazioni già disciplinate in via obbligatoria. Si pensi alle procedure di segnalazione in materia di abusi di mercato disciplinate dalla normativa di settore, parimenti a quelle previste in materia di violazioni nel settore bancario, alle procedure definite per le segnalazioni all’Autorità di Vigilanza.
  • le segnalazioni di violazioni in materia di sicurezza nazionale, nonché di appalti relativi ad aspetti di difesa o di sicurezza nazionale, a meno che tali aspetti rientrino nel diritto (derivato pertinente) dell’Unione europea. La sicurezza nazionale è di competenza esclusiva degli Stati membri dell’UE e quindi è esclusa dalla Direttiva 1937/2019 e di conseguenza dal Decreto Whistleblowing che ne costituisce attuazione.